Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
giovedì 9 maggio 2024   
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Compiti della Giunta
La Giunta regionale è, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto speciale di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, un organo della Regione.
In altri termini la Giunta rappresenta una componente, una parte costitutiva dell’Ente che l’ordinamento qualifica a porre in essere atti giuridici per conto dell’Ente medesimo.
La Giunta regionale, inoltre, secondo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell’art. 44 dello Statuto speciale di autonomia, è l’organo esecutivo della Regione.
Ciò significa che è l’organo che tende alla realizzazione dei fini assegnati all’Ente e ne cura gli interessi.
E’ alla Giunta regionale, poi, che fa capo l’apparato di uffici burocratici ai quali spetta l’esercizio dell’attività amministrativa.
Nell’ambito della funzione esecutiva svolta, alla Giunta regionale spetta, tra l’altro, in particolare, la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale, l’amministrazione del patrimonio della Regione, l’approvazione e presentazione di progetti di legge, la predisposizione del bilancio, la deliberazione di impugnazione di atti statali invasivi delle competenze statutarie regionali e l’adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio salvo ratifica da parte di quest’ultimo.
La Giunta regionale esprime inoltre pareri ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessino in modo particolare la Regione.
Le funzioni svolte da Giunta e Consiglio regionale riflettono quelle esercitate, in sede nazionale, da Governo e Parlamento.
Non esiste tuttavia la possibilità per l’organo esecutivo della Regione -secondo quanto disposto dall’art. 46 dello Statuto speciale di autonomia e affermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 50 del 28 luglio 1959, n. 32 del 9 giugno 1961 e n. 51 del 14 giugno 1962- di emanare decreti legge e decreti legislativi.
Gli atti adottati dalla Giunta regionale assumono la forma di deliberazioni.
La Giunta non può deliberare se non interviene la maggioranza dei suoi componenti ed ogni deliberazione è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, mentre, in caso di parità, la proposta si intende non approvata.
La Giunta è, altresì, un organo collegiale, composto, secondo quando disposto dall’art. 36 dello Statuto speciale di autonomia dal Presidente, da due Vice Presidenti appartenenti rispettivamente al gruppo linguistico italiano ed al gruppo linguistico tedesco e da Assessori effettivi e supplenti.
L’elezione della Giunta, la cui composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio regionale, è riservata al Consiglio regionale tra i propri componenti.
Il Presidente della Giunta, ai sensi del disposto dell’art. 42 dello Statuto speciale di autonomia, determina, con proprio decreto, la ripartizione degli affari tra i singoli assessori e sceglie (art. 36 St.) il Vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
La Giunta regionale, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 37 dello Statuto speciale di autonomia, rimane in carica finchè dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo e fino alla nomina della nuova Giunta può provvedere solo agli affari, indifferibili ed urgenti, di ordinaria amministrazione.
I componenti della Giunta regionale percepiscono, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 13 novembre 1979, n. 5 una indennità speciale di carica.