Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
giovedì 9 maggio 2024   
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Diventare Giudice di Pace
Requisiti

I requisiti necessari per la nomina a giudice di pace sono previsti dall’articolo 3 della legge 24 novembre 1999, n. 468, recante modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 istitutiva del giudice di pace. In particolare sono richiesti:
  • la laurea in giurisprudenza:
  • un’età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
  • il superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
Tale requisito non è richiesto per coloro che hanno esercitato:
  • funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
  • funzioni notarili;
  • insegnamento di materie giuridiche nelle università;
  • funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
Inoltre è necessario:
  • esser cittadino italiano;
  • avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
  • non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  • avere idoneità fisica e psichica;
  • avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione delle funzioni di giudice di pace, l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata.
Nella provincia di Bolzano per la nomina a giudice di pace è richiesta altresì la conoscenza della lingua italiana e tedesca, accertata mediante il possesso dell’attestato di cui all’articolo 4, comma 3, n. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Nomina

La nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l’incarico di giudice di pace avviene a seguito del positivo superamento di un tirocinio teorico-pratico semestrale ed al giudizio di idoneità formulato dal Consiglio giudiziario, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Presidente della Regione.
Il magistrato onorario chiamato a ricoprire l’incarico di giudice di pace dura in carica 4 anni e, al termine, può essere confermato una prima e poi una seconda volta per uguale periodo. In ogni caso, al compimento del 75° anno di età il giudice di pace cessa dalle sue funzioni.
Per la sua qualità di magistrato onorario e non di carriera, il giudice di pace percepisce varie indennità statali commisurate al lavoro svolto, indennità cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

Corsi e Indennità

Gli interventi della Regione in materia di giudici di pace, consentiti dalla specialità dell’autonomia del Trentino-Alto Adige, hanno contribuito al miglioramento del servizio giustizia anche attraverso l’organizzazione, d’intesa con il Consiglio giudiziario del distretto di Corte d’Appello, di corsi di formazione e aggiornamento professionale per giudici di pace, e mediante la corresponsione ai giudici stessi, in relazione a funzioni svolte o responsabilità, di indennità a carico del bilancio regionale.
In particolare la legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 ha attribuito a favore dei giudice di pace della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige le seguenti provvidenze di natura economica:
  • indennità di direzione (art. 1), spettante ai giudici di pace che svolgono funzioni di direzione d’ufficio, e quindi ai giudici di pace coordinatori, ai giudici di pace facenti funzioni di coordinatori, ai giudici di pace cui sia stato attribuito, con provvedimento del Presidente del Tribunale, un incarico di reggenza;
  • indennità di bilinguità (art. 2), spettante a tutti i giudici di pace della provincia di Bolzano in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto dall’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
  • indennità di sede (art. 3), spettante ai giudici di pace chiamati a ricoprire l’incarico in un comune diverso rispetto al comune di residenza con una distanza almeno pari a 10 chilometri;
  • indennità regionale di rischio (art. 4), attribuita ai magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace, anche in relazione alla designazione quale datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.