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Accordo Degasperi-Gruber
Accordo Degasperi-Gruber
Karl Gruber e Alcide Degasperi sottoscrivono il 5 settembre 1946 l'accordo che prende il loro nome a tutela della minoranza di lingua tedesca in Sudtirolo.

L'Accordo di Parigi prevede all'art. 1 la completa eguaglianza di diritti degli "abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento rispetto agli abitanti di lingua italiana" nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca. In particolare l'art. 1 garantisce ai cittadini di lingua tedesca l'insegnamento nella loro lingua materna, l'equiparazione della lingua tedesca alla lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nella nomenclatura topografica bilingue, il ripristino dei nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nonché la parità di diritti nell'accesso a pubblici uffici allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i gruppi etnici ("appropriate proportion of employment").

L'art. 2 riconosce "alle popolazioni delle zone sopradette l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo regionale autonomo", sancendo quindi la vera autonomia per la provincia di Bolzano e per "i vicini comuni bilingui della provincia di Trento". Allora facevano parte della provincia di Trento anche i vicini comuni bilingui della Bassa Atesina e della Valle di Non, ai quali, secondo l'interpretazione dei sudtirolesi, si faceva riferimento.

Con l'art. 3 il Governo italiano s'impegna, previe consultazioni con il Governo austriaco, a rivedere il regime delle opzioni di cittadinanza, a concludere accordi per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio, a facilitare il libero transito di passeggeri e merci nonché un più esteso traffico di frontiera.

A quel tempo, parti della popolazione del Tirolo e del Sudtirolo reagirono con grande delusione ai risultati delle trattative di Parigi ed a questo accordo, che indirettamente significava l'approvazione dell'annessione del Sudtirolo all'Italia.Solo la storia potrà giudicare se fu giusto o meno approvare questo accordo; certo è che l'Accordo di Parigi garantisce oggi l'autonomia amministrativa e legislativa, promuovendo la tutela delle minoranze e la collaborazione dei gruppi etnici. All'Accordo Degasperi-Gruber fa esplicito riferimento la cosidetta "quietanza liberatoria" alla base della quale nel giugno 1992 è stata dichiarata conclusa la vicenda della questione sudtirolese aperta davanti all'ONU nel 1960.

Testo dell’Accordo di Parigi nella versione italiana

1. Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.
In conformità ai provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:

a) l’insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
b) l’uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;
c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;
d) l’eguaglianza di diritti per l’ammissione a pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

2. Alle popolazioni delle zone sopraddette sarà concesso l’esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell’ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca. 3. Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l’Austria e l’Italia, s’impegna, dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:

a) a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;
c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;
d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l’Austria e l’Italia.

Testo ufficiale dell'Accordo di Parigi
Accordo Degasperi-Gruber
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